Per ricostruire correttamente la vicenda in esame occorre esaminare l’art. 1153 del codice civile:
Colui al quale sono alienati [venduti] beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
È il principio del “possesso vale titolo”. In concreto significa che per acquistare la proprietà di un bene mobile - ossia tutto ciò che non è un immobile - non è necessario che colui da cui si riceve il bene mobile sia proprietario.
Perché abbia la proprietà del bene, è sufficiente che chi l'acquista sia in possesso del bene stesso, sia in buona fede (ossia non sappia o non abbia un fondato motivo di ritenere che il bene non sia di proprietà dell’acquirente) e che il trasferimento sia avvenuto in base ad un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà viene acquisita libera da diritti altrui sulla cosa. Questo principio è fondamentale perché se per ogni bene mobile che acquistiamo (ed in una giornata sono spesso tanti) ci fosse il rischio di doverlo restituire/di dover instaurare un processo con un altro soggetto, non si muoverebbe l’economia.